IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n.  59 e successive modifiche ed
integrazioni,  recante  delega  al  Governo  per  il  conferimento di
funzioni  e  compiti  alle regioni e agli enti locali, per la riforma
della    pubblica    amministrazione   e   per   la   semplificazione
amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della citata
legge n. 59/1997;
  Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto
legislativo n. 112/1998;
  Visto  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e'
stata  individuata  la rete autostradale e stradale nazionale a norma
dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1999;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 febbraio  2000,  recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi
dell'art.  101,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,  delle  strade  non  comprese nella rete stradale e autostradale
nazionale»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
12 ottobre  2000  con  il  quale  sono  stati individuati i beni e le
risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   ed  organizzative  da
trasferire  alle  regioni  ed  agli enti locali per l'esercizio delle
funzioni  e  dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101
del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,  in  materia  di
viabilita';
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 novembre  2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione
tra  le  regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e
strumentali  per  l'esercizio  delle  funzioni  conferite dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
  Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 dicembre  2000  relativi  alle  regioni Abruzzo, Campania, Marche,
Puglia  e  Umbria ed agli enti locali delle regioni medesime, recanti
il  trasferimento  dei  beni  e  delle  risorse  finanziarie,  umane,
strumentali  e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 settembre  2001,  con il quale sono state modificate le tabelle di
individuazione  della  rete  stradale  di  interesse  nazionale, gia'
individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
21 settembre  2001,  con il quale sono state modificate le tabelle di
individuazione  della  rete  stradale  di  interesse  regionale, gia'
individuate  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
febbraio 2000;
  Visti   i   decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 novembre  2004, con i quali sono state ulteriormente modificate le
tabella  di individuazione della rete stradale di interesse nazionale
indicanti  le  strade  ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni
Abruzzo,   Campania,   Marche   e   Umbria,  nonche'  le  tabelle  di
individuazione  della rete stradale di interesse regionale, indicanti
le  strade  ed  i  tronchi di strade ricadenti nelle regioni Abruzzo,
Campania e Umbria;
  Considerato  che  l'art.  2,  comma  1  e 2, dei citati decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 stabilisce che
con  successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'art.  7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvedera',
in relazione ai chilometri di strade trasferite a seguito della nuova
definizione della rete stradale di interesse nazionale e di quella di
interesse  locale, alla conseguente rideterminazione delle risorse da
attribuire   dallo   Stato   alle   regioni  interessate  secondo  le
percentuali  di  riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto
del   Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13 novembre  2000  e
all'attribuzione  degli  eventuali  connessi  beni strumentali, con i
criteri  e  le  modalita'  delineati  nel  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;
  Considerato,  altresi',  che  l'art. 2, comma 3, dei citati decreti
del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004 prevede
che  la  determinazione del costo chilometrico e' stabilita dividendo
le  quote  di spettanza delle singole regioni, cosi' come determinate
al  citato  comma 1  del  medesimo articolo, per le rispettive estese
chilometriche,  come  determinate  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei Ministri 21 febbraio 2000, fermo restando che nel caso
di  trasferimento  di tratte stradali tra diverse regioni si applica,
in  ogni  caso,  il  costo  chilometrico, calcolato come sopra, della
regione che trasferisce il tratto stradale;
  Preso  atto  che  la  nuova  definizione  della  rete  stradale  di
interesse  nazionale  ricadente  nella  regione  Marche non contempla
tratte stradali oggetto di precedenti conferimenti;
  Considerato,   infine,   che  la  rideterminazione  della  rete  di
interesse  locale  ricadente  nella regione Campania interessa tratte
stradali  gia' attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  21 febbraio  2000,  come  modificato  dal  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 settembre 2001, alla rete
stradale  di  interesse  locale  ricadente nella regione Puglia e che
occorre  pertanto  procedere  alla modifica della relativa tabella di
individuazione  ed alla conseguente rideterminazione delle risorse da
attribuire da parte dello Stato;
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'emanazione del decreto previsto
all'art.  2, comma 1, dei citati decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  23 novembre  2004,  secondo  le  modalita' definite al
comma 3  del  medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000;
  Sentite le regioni interessate;
  Acquisito  in  data  24 novembre  2005  il  parere della Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  in  data  21 dicembre  2005  il parere della Commissione
parlamentare   consultiva  in  ordine  all'attuazione  della  riforma
amministrativa  istituita  ai  sensi dell'art. 5 della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Sentiti  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, il
Ministro  dell'economia e delle finanze ed il Ministro della funzione
pubblica;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 maggio  2005,  recante  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  in  materia di affari regionali al Ministro
senza portafoglio sen. prof. avv. Enrico La Loggia»;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Trasferimento di beni
  1.  Alla  data  del  1° aprile  2006 sono trasferiti le strade ed i
tronchi  di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle
di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale
di   cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 novembre  2004 con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse
le  case  cantoniere  non  dismesse alla data del 16 novembre 1999, a
norma  dell'art.  44,  comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nello  stato  di  fatto  e  di diritto in cui si trovano alla data di
consegna.
  2.  Per  l'attribuzione  dei  beni  di  cui  al presente decreto si
applicano,  in quanto compatibili, i criteri e le modalita' contenuti
nel  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  461,  e  successivi
aggiornamenti,  e  nei  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri   21 febbraio   2000   e   12 ottobre   2000   e  successivi
aggiornamenti.